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Assegno di mantenimento e gli alimenti del coniuge
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Assegno mantenimento e gli alimenti del coniuge

Se in fase di separazione uno dei due coniugi non ha redditi sufficienti al proprio mantenimento e la stessa separazione non è a lui addebitabile per colpa, il Giudice può stabilire che il coniuge con il reddito maggiore corrisponda un assegno di mantenimento come previsto dall’art. 156, 1° co. C.C. Tenendo presente ogni singola situazione, l’assegno di mantenimento deve garantire al coniuge che lo riceve lo stesso tenore di vita avuto durante il periodo del matrimonio, sempre che il coniuge obbligato sia effettivamente in grado di poterlo versare.

L’assegno viene di norma corrisposto mensilmente. Nel caso in cui il coniuge non versi l’assegno stabilito in fase di separazione coniugale, il beneficiario potrà disporre il sequestro di parte dei beni di proprietà dell’obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi ad esempio il datore di lavoro del coniuge obbligato, il versamento della somma dovuta. Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può essere modificato in qualsiasi momento, o revocato nel caso in cui vi siano giustificati motivi o vi siano fatti nuovi.

Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento, nonostante ciò avrà comunque diritto agli alimenti che si differenziano dal mantenimento in quanto sarà una somma sufficiente a permettere la sussistenza.(art. 156, 3° co. c.c.). Le prove procurate dall’investigatore privato sono fondamentali al fine di dimostrare al Giudice la reale situazione economico finanziaria del coniuge per la revisione dell’assegno di mantenimento o degli alimenti.